Servizio Centrale Consiglio Comunale

2011 07940/002

CITTÀ DI TORINO

 

INTERPELLANZA: "COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI " PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 7 DICEMBRE 2011.

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

 

PREMESSO CHE

 

-        l'articolo 234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri che restano in carica tre anni, con le funzioni e le responsabilità definite dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n. 267/2000;

-        lo Statuto della Città di Torino, all'art 82, comma 2, comma 2 stabilisce che: "In caso di cessazione dalla carica di uno o più Revisori, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale";

-        lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 83, comma 1 stabilisce le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

"Il Collegio dei Revisori:

a)     svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b)     esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;

c)     esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d)     esercita la vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;

e)     riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

f)         effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;

g)          esercita ogni altra funzione prevista dal Regolamento di Contabilità.";

-        lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 84, stabilisce la modalità di funzionamento come segue:

"1)     il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al mese e quando venga convocato dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo dei Consiglieri, dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Ogni riunione deve essere verbalizzata;

2)      in occasione della discussione di determinati argomenti, i Revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali;

3)      le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti palesi. Il Revisore dissenziente deve far constare a verbale i motivi del proprio dissenso. Ciascuno dei Revisori può operare verifiche e riscontri;

4)     copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento;

5)      in caso di mancato funzionamento del Collegio, il Consiglio Comunale ne pronuncia lo scioglimento e provvede al suo rinnovo ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del presente Statuto.";

-        il contratto nazionale enti locali articoli 5 CCNL 1 aprile 1999 e 4 CCNL 22 gennaio 2004 affida al Collegio dei Revisori dei Conti la verifica della corrispondenza tra previsioni contrattuali e correttezza delle Risorse Decentrate e Produttività;

 

TENUTO CONTO CHE

 

-        con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2009 (mecc.. 2009 07583/002), è stato votato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti della Città per il triennio 2009-2012 composto come segue:

-          Ferrari Lorenzo: Presidente

-          Araldi Ferrucio: Membro

-          Feira Massimo: Membro;

-        la composizione del collegio dei Revisori dei Conti è stata poi modificata e ad oggi è composto da soli 2 membri, il signor Ferrari ed il signor Guslandi;

-        l'articolo 14 del Decreto Legge 138/2011, come riscritto dal maxi-emendamento passato a settembre 2011, ha inciso profondamente sulle funzioni e l'organizzazione dell'organo di revisione contabile degli enti locali e  sembrerebbe incidere sui meccanismi di nomina, facendo riferimento ad eventuali sistemi di estrazione a sorte;

 

VISTO CHE

 

-        i compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono molto ampi: dall'attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, ai pareri sulla proposta di Bilancio di Previsione e le sue variazioni, nonché dalla relazione al Rendiconto della gestione alle periodiche verifiche di cassa presso il Tesoriere e gli agenti contabili interni;

-        ci risulta che tali compiti siano stati ampliati dalla legislazione recente rendendo l'organo sempre più di fondamentale importanza, tanto è che, secondo le recenti indicazioni normative, si sta tramutando in un ruolo di vero e proprio controllore della legittimità della spesa, a tal punto che la Corte dei Conti sembrerebbe anche avvalersi dei revisori per svolgere le proprie funzioni di controllo;

-        ci risulta che il Collegio dei Revisori dei Conti abbia maggiore ingerenza su tutte le questioni connesse alla gestione contabile ed al patto di stabilità, tra cui non solo le regole di bilancio, ma anche le verifiche sulla correttezza di voci di spesa rilevanti, quali quelle connesse al personale;

-        la verifica della correttezza e corrispondenza contrattuale delle risorse decentrate e della produttività del personale è sempre stata espressa con "presa di atto" e nell'immediatezza della relazione del Direttore Generale o del Direttore/Dirigente del Personale;

 

INTERPELLANO

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1)      se ad oggi il Collegio è ancora composto dai 2 nominativi sopra citati;

2)      le motivazioni sottostanti la scelta di mantenere il Collegio composto da soli 2 membri, soprattutto a fronte dell'importante ruolo di controllo che esercitano;

3)      se vi sono stati casi in passato di modifica dei nominativi dei componenti del Collegio durante l'incarico e se, in questi casi,  si è sempre provveduto a rispettare il limite dei 30 giorni previsto;

4)      se l'Amministrazione ritenga che l'organo, per come è oggi composto, sia in grado di adempiere in modo efficace ed efficiente ai delicati compiti ad esso assegnato e di recente ampliati;

5)      se le modalità di verifica sulla correttezza delle risorse decentrate e della produttività del personale si possa esprimere con "presa di atto" ed in corrispondenza temporale della relazione dei vari responsabili, escludendo fra l'altro da tale verifica le cifre della produttività anche fra l'altro da parte della Giunta Comunale.

 

F.to: Chiara Appendino

Vittorio Bertola