Servizio Centrale Consiglio Comunale
2011 07940/002
CITTÀ DI TORINO
INTERPELLANZA: "COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI " PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 7 DICEMBRE 2011.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
- l'articolo
234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che il
Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di
Revisori composto da tre membri che restano in carica tre anni, con le funzioni
e le responsabilità definite dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto
della Città di Torino, all'art 82, comma 2, comma 2 stabilisce che: "In
caso di cessazione dalla carica di uno o più Revisori, il Consiglio Comunale
provvede alla sostituzione entro trenta giorni, decorrenti, in caso di
dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente del Consiglio
Comunale";
- lo Statuto
della Città di Torino, all'articolo 83, comma 1 stabilisce le competenze del
Collegio dei Revisori dei Conti come segue:
"Il
Collegio dei Revisori:
a) svolge attività
di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua
funzione di controllo e di indirizzo;
b) esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la
corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
c) esprime il
proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e
sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul
Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d) esercita la
vigilanza sulla amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o
locati a terzi;
e) riferisce
immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo
ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell'Ente;
f) effettua le verifiche di cassa previste
dalla legge;
g) esercita ogni altra funzione prevista
dal Regolamento di Contabilità.";
- lo Statuto
della Città di Torino, all'articolo 84, stabilisce la modalità di funzionamento
come segue:
"1) il
Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al mese e quando venga
convocato dal Sindaco ovvero, su motivata richiesta di un terzo dei
Consiglieri, dal Presidente del Consiglio Comunale. Il Collegio è validamente
costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Ogni
riunione deve essere verbalizzata;
2) in occasione
della discussione di determinati argomenti, i Revisori possono essere invitati
dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del
Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del
Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo
dei Consiglieri Comunali;
3) le
deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza di voti palesi. Il
Revisore dissenziente deve far constare a verbale i motivi del proprio
dissenso. Ciascuno dei Revisori può operare verifiche e riscontri;
4) copia di
ciascun processo verbale deve essere trasmessa al Sindaco ed al Presidente del
Consiglio con le modalità stabilite dal Regolamento;
5) in caso di
mancato funzionamento del Collegio, il Consiglio Comunale ne pronuncia lo
scioglimento e provvede al suo rinnovo ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
presente Statuto.";
- il contratto
nazionale enti locali articoli 5 CCNL 1 aprile 1999 e 4 CCNL 22 gennaio 2004
affida al Collegio dei Revisori dei Conti la verifica della corrispondenza tra
previsioni contrattuali e correttezza delle Risorse Decentrate e Produttività;
TENUTO CONTO CHE
- con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 novembre 2009 (mecc.. 2009
07583/002), è stato votato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti della Città
per il triennio 2009-2012 composto come segue:
- Ferrari Lorenzo: Presidente
- Araldi Ferrucio: Membro
- Feira Massimo: Membro;
- la composizione
del collegio dei Revisori dei Conti è stata poi modificata e ad oggi è composto
da soli 2 membri, il signor Ferrari ed il signor Guslandi;
- l'articolo 14
del Decreto Legge 138/2011, come riscritto dal maxi-emendamento passato a
settembre 2011, ha inciso profondamente sulle funzioni e l'organizzazione
dell'organo di revisione contabile degli enti locali e sembrerebbe incidere sui meccanismi di
nomina, facendo riferimento ad eventuali sistemi di estrazione a sorte;
VISTO CHE
- i compiti del
Collegio dei Revisori dei Conti sono molto ampi: dall'attività di
collaborazione con il Consiglio Comunale, ai pareri sulla proposta di Bilancio
di Previsione e le sue variazioni, nonché dalla relazione al Rendiconto della
gestione alle periodiche verifiche di cassa presso il Tesoriere e gli agenti
contabili interni;
- ci risulta
che tali compiti siano stati ampliati dalla legislazione recente rendendo
l'organo sempre più di fondamentale importanza, tanto è che, secondo le recenti
indicazioni normative, si sta tramutando in un ruolo di vero e proprio
controllore della legittimità della spesa, a tal punto che la Corte dei Conti
sembrerebbe anche avvalersi dei revisori per svolgere le proprie funzioni di
controllo;
- ci risulta
che il Collegio dei Revisori dei Conti abbia maggiore ingerenza su tutte le
questioni connesse alla gestione contabile ed al patto di stabilità, tra cui
non solo le regole di bilancio, ma anche le verifiche sulla correttezza di voci
di spesa rilevanti, quali quelle connesse al personale;
- la verifica della correttezza e corrispondenza contrattuale delle risorse decentrate e della produttività del personale è sempre stata espressa con "presa di atto" e nell'immediatezza della relazione del Direttore Generale o del Direttore/Dirigente del Personale;
Il Sindaco e l'Assessore competente
per sapere:
1) se ad oggi il Collegio è ancora composto
dai 2 nominativi sopra citati;
2) le motivazioni
sottostanti la scelta di mantenere il Collegio composto da soli 2 membri,
soprattutto a fronte dell'importante ruolo di controllo che esercitano;
3) se vi sono
stati casi in passato di modifica dei nominativi dei componenti del Collegio
durante l'incarico e se, in questi casi,
si è sempre provveduto a rispettare il limite dei 30 giorni previsto;
4) se
l'Amministrazione ritenga che l'organo, per come è oggi composto, sia in grado
di adempiere in modo efficace ed efficiente ai delicati compiti ad esso
assegnato e di recente ampliati;
5) se le modalità di verifica sulla correttezza delle risorse decentrate e della produttività del personale si possa esprimere con "presa di atto" ed in corrispondenza temporale della relazione dei vari responsabili, escludendo fra l'altro da tale verifica le cifre della produttività anche fra l'altro da parte della Giunta Comunale.
Vittorio Bertola