Servizio Centrale Consiglio Comunale
CITTÀ DI TORINO
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
- ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs n.
267/2000 gli enti locali possono dotarsi di dirigenti a termine che decadono
con il decadere della Giunta. L'articolo 110 definisce le modalità, il numero
ed i requisiti che devono essere rispettati affinché la nomina sia valida. Al
comma 2 dell'articolo in oggetto, si legge: "Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la
dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione
organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unità.";
- l'articolo 19 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 definisce la necessità di essere in possesso di un titolo di laurea per la qualifica dirigenziale, recitando:
"Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei moli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del
contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";
- lo Statuto della Città di Torino
all'articolo 77 - Copertura delle qualifiche dirigenziali -recita:
"1) La
copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene
attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a
tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero,
in misura complessivamente non superiore al 10% della dotazione organica della
dirigenza, mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato
che non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del
Sindaco.
2) Il Regolamento
di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza disciplina l'attribuzione, a
tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di
responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta
specializzazione.";
- il regolamento 222 all'articolo 24 -
Contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni - recita al
comma 1:
"La Giunta Comunale, con provvedimento corredato da
idoneo schema di contratto, autorizza al di fuori della dotazione organica il
conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione con contratto
a tempo determinato a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di
particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile da specifici
curriculum. Gli incarichi dirigenziali, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica, possono essere conferiti a soggetti che abbiano svolto
attività in organismi ed Enti pubblici o privati o Aziende pubbliche e private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o
in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche, o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato.";
TENUTO CONTO CHE
ci
risulta che:
- la
Provincia di Potenza con l'intenzione di adeguare il regolamento per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi ha chiesto un chiarimento
interpretativo alla Corte dei Conti in cui chiede chiaramente se, nel conferire
gli incarichi ex articolo 110, si possa prescindere dal possesso del diploma di
laurea. La Corte dei Conti con deliberazione num. 29/2011/PAR - Parere n.
14/2011 a giugno 2011 chiarisce di fatto la necessità dei nominati di essere
anche in possesso di un titolo di laurea e che pertanto la comprovata
specializzazione non sia sufficiente rigettando la contrastante tesi, secondo
la quale l'interpretazione letterale della prima parte dell'articolo 19, comma
6, del D.Lgs 165/2001 consentirebbe di assumere come dirigenti extra ruolo
persone prive della laurea (http://www.ptpl.altervista.org/corte
_dei_conti/2011/corte_conti_basilicata_deliberazione_21062011_29.pdf);
- la
Corte dei Conti della Lombardia si è espressa in merito alle richieste avanzate
dal Sindaco del Comune di Giussano sulla necessità o meno di esistenza di
entrambi i requisiti e anche in questo caso è stato espressamente richiesto il
possesso del titolo di laurea;
(http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/
2009/delibera_1001_2009.pdf);
- il Sindaco di Verona ha chiesto
anch'esso un parere in merito ed ha ottenuto la stessa risposta dei casi
precedenti con esplicita conferma della necessità di essere in possesso di un
titolo di laurea (http://www.direr.it/wp-content/uploads/corte-conti-veneto-parere-del-24-11-2010-n-2751.pdf);
- in Toscana
(http://www.altalex.com/index.php?idnot=29315) la Corte dei Conti si è espressa
definendo illegittime le assunzioni non solo di dirigenti bensì anche di
staffisti ex articolo 90 con un certo livello di retribuzione privi di
requisiti di laurea estendendo la disciplina ex articolo110, dichiarando il
sindaco responsabile nonché in obbligo di risarcire degli eventuali danni;
- di recente in Lombardia, con il parere
num. 504/2011, rispondendo ad una richiesta pervenuta dal Sindaco Pisapia, la
Corte di Conti della Lombardia, ha ribadito che la mancanza di diploma di
laurea impedisce lo svolgimento della funzione di dirigente a tempo
determinato, anche se in presenza dei requisiti di comprovata esperienza
professionale, che è da ritenersi un elemento aggiuntivo;
CONSIDERATO CHE
- in tutti questi casi la Corte dei Conti
di competenza sembrerebbe aver smentito la tesi proposta da molti, tra cui
anche il Comune di Torino, per cui il requisito di laurea non sia necessario
per l'incarico a tempo determinato e che sia sufficiente la "comprovata
esperienza" desumibile dall'esperienza professionale "sul
campo";
- il Comune di Torino, in passato e ancora tutt'oggi, provvede a nominare ex articolo110 dirigenti che non sono in possesso del titolo di laurea;
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:
1) alla luce delle recenti interpretazioni delle norme, non sia opportuno verificare la legittimità delle nomine in corso;
2) non sia opportuno chiedere, come già è stato eseguito da altri Comuni, un parere alla Corte dei Conti competente per verificare la correttezza o meno da parte dell'Amministrazione nell'interpretazione della normativa in essere.
Vittorio Bertola