Servizio Centrale Consiglio Comunale
CITTÀ DI TORINO
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
- l'articolo in oggetto prevede che:
- nelle società a
totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale,
onnicomprensivo, attribuito al Presidente ed ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all'80 per cento e
per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al
Sindaco ed al Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 82 del Testo Unico
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la
possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di
utili ed in misura ragionevole e proporzionata;
- i giornali
cittadini hanno riportato la vicenda dei cosiddetti "manager d'oro",
ovvero presunte remunerazioni aggiuntive rispetto alle indennità spettanti di
diritto. Indennità peraltro consultabili anche sul sito del Comune di Torino.
Proprio su questo tema viene chiamato in causa l'Amministratore Delegato dell'Azienda
rifiuti "Amiat S.p.A.". Il dottor Maurizio Magnabosco successivamente
alla nomina da parte dell'azionista di riferimento (Comune di Torino) pare si
sia assunto a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente commerciale;
VENUTO A CONOSCENZA
che nella seduta del
Consiglio di Amministrazione di ieri, 19 ottobre, è stato sollevato il problema
di legittimità del doppio incarico, ma l'Amministratore Delegato avrebbe
opposto un atteggiamento non collaborativo nell'interesse di un esame sereno ed
obiettivo della vicenda, almeno negli elementi di carattere formale;
CONSTATATO
che pertanto, di fronte a tale indisponibilità, ai Consiglieri dell'azienda che intendano assolvere alle funzioni di controllo e buona gestione, così come ai Consiglieri del Comune azionista, non resta che riferirsi in via autonoma e diretta agli atti formali costitutivi e giustificativi del procedimento di assunzione;
Il Sindaco e l'Assessore competente per
sapere se:
1) sia vero che il dottor Maurizio Magnabosco dal 2009 ad oggi sia assunto come dirigente commerciale nell'azienda in cui svolge l'incarico di Amministratore Delegato di Amiat S.p.A., concentrando per di più sulla sua persona la totalità delle deleghe, con esclusione di quelle che il Codice Civile riserva al Presidente;
2) in caso di risposta affermativa al precedente punto, sia vero che l'assunzione è stata fatta successivamente alla sua prima nomina in tale Consiglio di Amministrazione;
3) l'Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco e dell'Assessore competente ne fossero e ne siano a conoscenza;
4) in caso di risposta affermativa al precedente punto, vi sia stato un parere formale di assenso a tale assunzione;
5) nel caso esista un contratto di assunzione, quale sia la remunerazione complessiva prevista contrattualmente e se questo compenso aggiuntivo non eluda la legge che prevede che i compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica non possano essere superiori al 70% delle indennità spettanti all'organo di vertice dell'ente azionista di riferimento (Citta di Torino);
6) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale abbiano eventualmente ratificato tale assunzione in sede di Consiglio di Amministrazione e se il punto sia stato soggetto a discussione;
RICHIEDE INOLTRE
in relazione ai ripetuti
accenni a pareri legali a giustificazione dell'assunzione del dottor
Magnabosco, se la fattispecie non sia già stata esaminata dalla della Corte dei
Conti sezione Lombardia, relativa a consulenze attribuite agli amministratori
delle partecipate ATM S.p.A. e SEA S.p.A., con deliberazione n. 220 del 2008,
in cui fra l'altro si precisa:
"Sia che vi sia stata la comunicazione sia che l'azionista di riferimento abbia avuto comunque conoscenza della situazione che si pone in contrasto con le disposizioni imperative contenute nel comma 725, dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007 vi è un preciso ed ineludibile obbligo del Comune di attivarsi affinchè il compenso degli amministratori, anche dotati di particolari deleghe, venga ricondotto all'interno della previsione legislativa, peraltro ben conosciuta dagli stessi amministratori al momento della loro nomina e che, per questa ragione, non possono vantare alcun diritto soggettivo, anche in relazione all'imperatività della norma di legge. Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi per ripristinare la situazione conforme a legge si configura una grave violazione idonea ad arrecare pregiudizio non solo alla società ma allo stesso ente di riferimento che, pertanto, dovrà attivarsi nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione utilizzando tutti gli strumenti previsti sia dal diritto amministrativo che da quello societario”;
e se pertanto il Consiglio di Amministrazione non debba per legge attivarsi per ripristinare la situazione conforme alla legge ed, in caso di diniego od inazione (con tutte le responsabilità che verrebbero a configurarsi), non debba essere l'Ente azionista ad attivarsi, appunto, con tutti gli strumenti del diritto amministrativo e societario.