Servizio Centrale Consiglio Comunale
2011 04760/002
CITTÀ DI TORINO
INTERPELLANZA: "VENDITA DELLE QUOTE DELLE FARMACIE COMUNALI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 9 SETTEMBRE 2011.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
- in data 1 gennaio 1996 venne costituita,
con veste giuridica di Azienda Speciale, l'Azienda Farmacie Comunali Torino cui
fu affidata la gestione delle Farmacie Comunali della Città di Torino (che ne
mantenne la titolarità);
- a seguito della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 92 del 23 maggio 2000 (mecc. 2000 03330/64) nasceva la
società "Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.";
- con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 161 del 30 settembre 2008 (mecc. 2008 06176/064) veniva approvata la
scissione parziale proporzionale di AFC e la costituzione di una nuova società
pubblica con la finalità di gestire le 34 Farmacie Comunali e con l'intento di
sviluppare l'attività farmaceutica, nel rispetto del carattere di
"località" e di "servizio pubblico" della medesima;
- nel medesimo provvedimento la
costituzione della nuova società comunale appariva utile per "consentire
l'ingresso nella compagine sociale di nuovi azionisti dotati di capitali e
conoscenze manageriali" in considerazione del fatto che "dalla
crescente concorrenza, determinata dall'applicazione della Legge Bersani, da
parte della grande distribuzione e delle parafarmacie, le società operanti nel
settore hanno dovuto rafforzare e sviluppare nuove iniziative
commerciali";
- tuttavia l'affidamento al nuovo socio
privato non avrebbe potuto ledere il principio comunitario della concorrenza
nel mercato anche in considerazione del fatto che ai nuovi amministratori
veniva imposta l'osservanza del "divieto di concorrenza di cui
all'articolo 2390 del Codice Civile";
- l'affidamento in questione sarebbe
stato condotto non solo secondo "principi di efficacia, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità" ma anche sottoponendo l'iniziativa
ai più generali obblighi di economicità e buona amministrazione;
- conseguentemente a quanto detto veniva
definito che il capitale sociale della nuova azienda dovesse essere detenuto
per il 51% dal Socio di Maggioranza, cioè il Comune di Torino, e per il 49% dal
Socio Operativo di Minoranza, cui sarebbe stata affidata la gestione;
- nonostante un asserito ossequio al
principio di concorrenza, nella gara bandita dal Comune nel novembre del 2008,
per la ricerca del socio di minoranza, viene a registrarsi la partecipazione di
un solo concorrente che si aggiudica la quota del 49% delle azioni della
società e l'affidamento del servizio fino al 23 luglio 2099;
- singolarmente detto socio privato è
una ATI (Associazione Temporanea d'Imprese) costituita da:
- 98,98%
- Farmagestioni società cooperativa, formata appositamente per lo scopo da
circa 200 titolari di farmacie private piemontesi (evidentemente i più
abilitati ad esprimere caratteri di "località" e di "servizio
pubblico" del servizio farmaceutico del Comune di Torino);
- 1,02%
- Unione Cooperative servizi di Assistenza - società cooperativa;
TENUTO CONTO CHE
- con questa cessione, i farmacisti privati
da concorrenti sono diventati soci del servizio pubblico acquisendo il potere
di gestione dell'azienda comunale, costituendo così una evidente posizione di
monopolio sul mercato torinese;
- l'operazione, che avrebbe dovuto
rispondere ai principi di buona amministrazione e di economicità ha finito con
l'essere di fatto poco redditizia, poiché per 34 farmacie sono stati incassati
12 milioni di Euro circa (equivalenti a circa 280 mila Euro ad esercizio)
compreso il valore delle giacenze di magazzino;
- successivamente all'aggiudicazione ai farmacisti privati venivano altresì effettuate delle modifiche alla statuto ed ai patti parasociali, fortemente sbilanciati in favore del socio privato;
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1) come sia stato impiegato l'incasso
derivante dalla cessione delle quote delle farmacie comunali;
2) se le modalità seguite per l'affidamento
del servizio pubblici delle 34 farmacie comunali ad una associazione di
farmacisti privati compresenti sulla stessa piazza risultino coerenti con la
normativa in materia e con i principi comunitari;
3) date le difficoltà economiche in cui versa
il bilancio del Comune ed i sacrifici che vengono chiesti ai cittadini, se non
sia opportuno chiedere, ai sensi dell'articolo 3 punto 5 del contratto di
impegno sottoscritto dal privato, l'estinzione anticipata totale del debito;
4) se sia possibile audire i membri del
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in oggetto per avere maggiori
dettagli sull'operato;
5) poiché la manovra di agosto sembrerebbe imporre ai comuni di procedere con le privatizzazioni, se il Comune intenda usare la privatizzazione delle farmacie come modello paradigmatico per quelle future, con particolare riguardo ai principi di concorrenza e di economicità.
Vittorio Bertola