Servizio Centrale Consiglio Comunale

2011 04760/002

CITTÀ DI TORINO

 

INTERPELLANZA: "VENDITA DELLE QUOTE DELLE FARMACIE COMUNALI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 9 SETTEMBRE 2011.

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

 

CONSIDERATO CHE

 

-        in data 1 gennaio 1996 venne costituita, con veste giuridica di Azienda Speciale, l'Azienda Farmacie Comunali Torino cui fu affidata la gestione delle Farmacie Comunali della Città di Torino (che ne mantenne la titolarità);

-        a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 23 maggio 2000 (mecc. 2000 03330/64) nasceva la società "Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.A.";

-        con deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 30 settembre 2008 (mecc. 2008 06176/064) veniva approvata la scissione parziale proporzionale di AFC e la costituzione di una nuova società pubblica con la finalità di gestire le 34 Farmacie Comunali e con l'intento di sviluppare l'attività farmaceutica, nel rispetto del carattere di "località" e di "servizio pubblico" della medesima;

-        nel medesimo provvedimento la costituzione della nuova società comunale appariva utile per "consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi azionisti dotati di capitali e conoscenze manageriali" in considerazione del fatto che "dalla crescente concorrenza, determinata dall'applicazione della Legge Bersani, da parte della grande distribuzione e delle parafarmacie, le società operanti nel settore hanno dovuto rafforzare e sviluppare nuove iniziative commerciali";

-        tuttavia l'affidamento al nuovo socio privato non avrebbe potuto ledere il principio comunitario della concorrenza nel mercato anche in considerazione del fatto che ai nuovi amministratori veniva imposta l'osservanza del "divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile";

-         l'affidamento in questione sarebbe stato condotto non solo secondo "principi di efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità" ma anche sottoponendo l'iniziativa ai più generali obblighi di economicità e buona amministrazione;

-         conseguentemente a quanto detto veniva definito che il capitale sociale della nuova azienda dovesse essere detenuto per il 51% dal Socio di Maggioranza, cioè il Comune di Torino, e per il 49% dal Socio Operativo di Minoranza, cui sarebbe stata affidata la gestione;

-         nonostante un asserito ossequio al principio di concorrenza, nella gara bandita dal Comune nel novembre del 2008, per la ricerca del socio di minoranza, viene a registrarsi la partecipazione di un solo concorrente che si aggiudica la quota del 49% delle azioni della società e l'affidamento del servizio fino al 23 luglio 2099;

-          singolarmente detto socio privato è una ATI (Associazione Temporanea d'Imprese) costituita da:

-     98,98% - Farmagestioni società cooperativa, formata appositamente per lo scopo da circa 200 titolari di farmacie private piemontesi (evidentemente i più abilitati ad esprimere caratteri di "località" e di "servizio pubblico" del servizio farmaceutico del Comune di Torino);

-     1,02% - Unione Cooperative servizi di Assistenza - società cooperativa;

 

TENUTO CONTO CHE

 

-        con questa cessione, i farmacisti privati da concorrenti sono diventati soci del servizio pubblico acquisendo il potere di gestione dell'azienda comunale, costituendo così una evidente posizione di monopolio sul mercato torinese;

-         l'operazione, che avrebbe dovuto rispondere ai principi di buona amministrazione e di economicità ha finito con l'essere di fatto poco redditizia, poiché per 34 farmacie sono stati incassati 12 milioni di Euro circa (equivalenti a circa 280 mila Euro ad esercizio) compreso il valore delle giacenze di magazzino;

-          successivamente all'aggiudicazione ai farmacisti privati venivano altresì effettuate delle modifiche alla statuto ed ai patti parasociali, fortemente sbilanciati in favore del socio privato;

 

INTERPELLANO

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1)      come sia stato impiegato l'incasso derivante dalla cessione delle quote delle farmacie comunali;

2)      se le modalità seguite per l'affidamento del servizio pubblici delle 34 farmacie comunali ad una associazione di farmacisti privati compresenti sulla stessa piazza risultino coerenti con la normativa in materia e con i principi comunitari;

3)      date le difficoltà economiche in cui versa il bilancio del Comune ed i sacrifici che vengono chiesti ai cittadini, se non sia opportuno chiedere, ai sensi dell'articolo 3 punto 5 del contratto di impegno sottoscritto dal privato, l'estinzione anticipata totale del debito;

4)      se sia possibile audire i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in oggetto per avere maggiori dettagli sull'operato;

5)      poiché la manovra di agosto sembrerebbe imporre ai comuni di procedere con le privatizzazioni, se il Comune intenda usare la privatizzazione delle farmacie come modello paradigmatico per quelle future, con particolare riguardo ai principi di concorrenza e di economicità.

 

F.to: Chiara Appendino

Vittorio Bertola