Servizio Centrale Consiglio Comunale
2011 01241/002
CITTĀ DI TORINO
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
- ai sensi dell'articolo 31, commi 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 per gli alloggi facenti parte del complesso "Venchi Unica" č possibile ottenere la cessione in diritto di proprietā pro-quota al posto dell'attuale diritto di superficie di 99 anni;
- la convenzione originaria di 99 anni verrebbe sostituita con un'altra della durata di 30 anni a partire dal gennaio 1996 e valida fino al gennaio 2026;
PRESO ATTO
del testo della nuova convenzione proposta ai proprietari degli alloggi che hanno fatto domanda per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietā, che stabilisce che il prezzo delle singole unitā immobiliari sia valutato in base "al prezzo di prima cessione risultante dalla convenzione originaria a cui viene applicata la rivalutazione prevista per le cessioni successive alla prima";
CONSIDERANDO CHE
la nuova convenzione stabilisce che: "l'aggiornamento viene determinato al prezzo di prima cessione la percentuale di incremento dell'indice del costo di costruzione pubblicato dall'ISTAT, risultante dal confronto tra l'indice relativo al mese in cui č stato effettuato il primo trasferimento a quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente alla data di cessione delle unitā immobiliari applicando una percentuale di deprezzamento per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile pari a: 1 per cento per i successivi 15 anni ed eventualmente di 0,50 per cento fino alla scadenza della convenzione";
RITENENDO
al di lā del tenore letterale e delle possibili interpretazioni del punto precedente, ci troviamo di fatto di fronte ad un'unica e sola rivalutazione del prezzo originario di acquisto (risalente al 2000 per quasi tutti gli alloggi del complesso) al momento della firma della nuova convenzione di 30 anni. Poi il prezzo stabilito rimane assolutamente fisso fino alla fine della convenzione, cioč al 2026;
CONSIDERANDO INOLTRE CHE
questo tipo di interpretazione non di natura giuridica ma esclusivamente politica, penalizzante per i proprietari degli alloggi del complesso Venchi Unica;
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:
1) non ritenga eccessiva la differenza che esiste tra il valore di libero mercato degli appartamenti ed il prezzo imposto dalla convenzione trentennale;
2) non considerano iniqua e non giustificabile la mancata applicazione, in caso di vendita prima del 2026, dell'indice ISTAT dal momento della stipula della nuova convenzione (e quindi di determinazione del nuovo prezzo dell'alloggio) al momento di vendita dell'alloggio stesso;
3) non sia giusto, in base alle argomentazioni dei punti precedenti, fare in modo che l'indice ISTAT venga valutato e conteggiato per una nuova rideterminazione del prezzo dell'appartamento in caso di un eventuale vendita entro il 2026.