Servizio Centrale Consiglio Comunale
CITTÀ DI TORINO
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
che esponenti della
Giunta avrebbero riunito i vincitori del concorso oggetto di ricorso e di
ordinanza sospensiva, sostanzialmente confermandoli di fatto nelle funzioni di
cui al concorso sub iudice, in attesa della discussione dell'impugnativa avanti
il Consiglio di Stato, prevista non prima del mese di aprile;
RILEVATO CHE
- l'ordinanza
sospensiva riconosce il fumus boni iuris ed è finalizzata a mantenere vivo
l'atto, privandolo degli effetti, cosicché successive sentenze non possano
causare pregiudizio alle parti o a terzi;
- in caso di
annullamento della graduatoria ogni singolo atto emanato dai 15 dirigenti
sarebbe illegittimo e nullo ad origine, con grave danno all'Amministrazione ed
alla cittadinanza;
- degli effetti
conseguenti a procedure che fossero giudicate illegittime, a cominciare
dall'ingiustificato percepimento di salario corrispondente all'inquadramento
superiore, sarebbero chiamati a rispondere non soltanto i direttori e coloro
che hanno contribuito all'intero iter amministrativo del concorso contestato,
ma gli stessi interessati;
- pertanto, per
minima misura di prudenza, i vincitori di concorso, già P.O., dovrebbero essere
ricollocati nel ruolo precedente;
RILEVATO IN PARTICOLARE
- che i
vincitori del concorso, già dirigenti a tempo determinato ex articolo 110/267
(c.d. Bassanini) non dovrebbero essere nuovamente incaricati, in quanto:
- un nuovo
contratto si configurerebbe come un clamoroso aggiramento dell'ordinanza del
TAR, a fronte del quale i ricorrenti potrebbero a buon diritto chiedere un
giudizio di ottemperanza e quindi la nomina da parte del tribunale
Amministrativo di un commissario comunale ad acta che si incarichi di eseguire
l'ordinanza;
- in caso di
vittoria dell'Amministrazione avanti il Consiglio di Stato, tenendo presente
che i contratti di lavoro per effetto della stessa sospensiva sussistono,
avremmo il paradosso di soggetti con due contratti presso identico Ente;
- tutto questo senza considerare elementari regole di prudenza e opportunità che dovrebbero comunque guidare l'operato dell'Amministrazione;
Il Sindaco e l'Assessore competente
per sapere:
1) quali siano le
valutazioni ed i conseguenti provvedimenti dell'Amministrazione, in particolare
riferimento all'obbligo di dare esecuzione piena all'ordinanza del TAR;
2) se non
consideri comunque censurabile l'operato dei funzionari responsabili dell'iter del
concorso, iter che allo stesso TAR Piemonte è apparso sufficientemente
"costruito" e finalizzato da accettare la richiesta di sospensiva dei
ricorrenti;
3) se risulti
all'Amministrazione l'apertura di un fascicolo in Procura sulla vicenda;
4) se abbia il Sindaco sufficientemente valutato le implicazioni ed i profili di responsabilità, per il momento politica ed amministrativa, che una vicenda del genere potrebbe integrare per i suoi protagonisti, a cominciare dal Direttore Generale.
Daniele
Cantore
Andrea
Tronzano
Raffaella
Furnari
Rocco
Lospinuso
Tiziana
Salti
Paola
Freda
Giuseppe
Lonero
Manuela
Savini
Antonello
Angeleri
Mario
Brescia
Valter Boero