Servizio Centrale Consiglio Comunale
2010 08139/002
CITTÀ DI TORINO
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
- nell'anno
2004 è stata creata la società SORIS S.p.A. con capitale sociale di Euro
2.583.000 di proprietà al 100% del Comune di Torino;
- Soris S.p.A. provvede, per il Comune di
Torino, alla RISCOSSIONE VOLONTARIA di:
1) ICI - Imposta comunale sugli immobili;
2) Violazioni ICI - Violazioni Imposta
Comunale sugli Immobili;
3) CIMP - Canone sulle iniziative
pubblicitarie;
4) COSAP - Canone per l'occupazione di spazi
e aree pubbliche;
5) TARSU - Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
6) Verbali CdS - Verbali del Codice della
Strada;
7) ed a tutte le attività connesse alla
riscossione di tali entrate;
- Soris S.p.A. provvede, per il Comune di Torino,
RISCOSSIONE COATTIVA di:
1) Violazioni ICI - Violazioni Imposta
Comunale sugli Immobili;
2) CIMP - Canone sulle iniziative
pubblicitarie;
3) COSAP - Canone per l'occupazione di spazi
e aree pubbliche;
4) TARSU - Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
5) Verbali CdS - Verbali del Codice della
Strada;
6) Violazione Regolamenti - Verbali per la
violazione ai regolamenti comunali;
- Soris S.p.A.
opera tramite ingiunzione fiscale ai sensi dell'articolo 2 R.D. 14 aprile1910
n. 639 e s.m.i. con maggiorazione delle relative spese e che in caso di mancato
pagamento dell'ingiunzione vengono attivate le procedure esecutive previste
dall'articolo 4 punto 2 sexies Decreto Legge n. 209 del 24 settembre 2002
convertito con Legge n. 265 del 22 novembre 2002:
a) fermo di beni
mobili registrati e, in caso di ulteriore mancato pagamento, pignoramento e
vendita del bene pignorato;
b) pignoramento
presso terzi (pignoramento del V dello stipendio, di fitti o pigioni, di
crediti, ecc.);
c) iscrizione di
ipoteca sui beni immobili e, nel caso di ulteriore mancato pagamento, si
procede alla vendita del bene ipotecato;
- con l'avvio
delle procedure esecutive il debito originario viene aumentato degli interessi
di mora e dei costi sostenuti per l'attivazione delle procedure stesse;
- il personale
organico di Soris S.p.A. risulta essere composto da 4 dirigenti, 3 quadri
direttivi, 28 impiegati ed 1 ausiliario;
- da ultimo
bilancio depositato, anno 2009, si rilevano debiti verso la clientela pari a
circa 67 milioni di Euro;
- con Bando di
gara ad evidenza pubblica pubblicato in data 11 novembre 2010, identificativo
CIG 05611893CF, Soris S.p.A. intende provvedere alla selezione tramite gara a
mezzo pubblico incanto per l'affidamento del servizio di supporto all'attività
di riscossione coattiva dei crediti insoluti, tributari e patrimoniali a mezzo
ingiunzione fiscale secondo il Regio Decreto 639 del 14 luglio1910 ed il D.P.R.
n. 602 del 29 settembre 1973 e loro successive modificazioni ed integrazioni,
per quanto applicabili;
- tra i
requisiti di ammissione previsti nel CAPITOLATO viene richiesta una capacità
tecnica individuabile nell'aver "svolto negli ultimi 3 anni un servizio
analogo a quello di cui al presente bando di gara in Comuni Italiani con
popolazione superiore a 200.000 (duecentomila) abitanti";
- tra i
requisiti di ammissione previsti nel DISCIPLINARE di Gara per le partecipazioni
di imprese riunite in R.T.I o Consorzio viene richiesta "dichiarazione
sottoscritta dai legali rappresentanti attestante, rispettivamente, che la
mandataria o erigenda mandataria o referente del Consorzio ha svolto il
servizio al presente bando di gara in Comuni Italiani con popolazione superiore
a 150.000 abitanti, e ciascuna delle imprese mandanti o consorziate in Comuni
Italiani con popolazione superiore a 40.000 abitanti";
RILEVATO CHE
- il Consiglio
di Stato con sentenza n. 2792/2003 definitivamente pronunciandosi su una
vertenza avente ad oggetto l'affidamento di servizio analogo a quanto richiesto
nel Bando di Gara oggetto della presente, ha stabilito che "Nel merito
della qualificazione dei servizi oggetto di affidamento, possono parimenti
agevolmente condividersi le conclusioni raggiunte dai primi giudici, ad avviso
dei quali, in definitiva, l'individuazione degli evasori totali e parziali dei
tributi locali, con relativa predisposizione di apposito elenco da consegnare
all'Amministrazione comunale, e l'individuazione e misurazione della superficie
delle unità immobiliari ai fini della corretta applicazione dei tributi comunali
costituiscono fasi del complesso procedimento di accertamento che consente
all'ente locale di verificare le ragioni del suo credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, di individuare il debitore e di quantificare la somma
da incassare e possono, pertanto, essere affidati solo a soggetti iscritti
negli appositi elenchi di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446";
- il su citato
articolo così recita: "1. Presso il Ministero delle finanze é istituito l'albo
dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate
delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la
revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e
la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui
sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti
del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza
e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono
definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di
assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di
incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla
composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per
l'iscrizione e la verifica dei presupposti perla sospensione e la cancellazione
dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e
altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1
gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni,
per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo
suddetto";
- quindi appare indispensabile il requisito dell'iscrizione all'Albo ex articolo 53 D.Lgs. 446/1997 delle imprese partecipanti alla gara;
Il Sindaco e l'Assessore competente
per conoscere:
1) sul
punto requisiti di ammissione se, considerato che la Città di Torino ha circa
900.000 abitanti, sia adeguato prevedere una capacità tecnica acquisita nel
tempo in Comuni Italiani con popolazione superiore ai 200.000 abitanti ovvero,
ex paragrafo VII del DISCIPLINARE DI GARA, per le imprese riunite in R.T.I. o
Consorzio, con popolazione superiore a 150.000 abitanti, avendo ciascuna delle
imprese mandanti o consorziate svolto il servizio con Comuni Italiani con
popolazione superiore a 40.000 abitanti;
2) sul
punto iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 D.Lgs. 446/1997, come mai non
sia stato previsto tale indispensabile requisito, così definito da legislazione
e giurisprudenza vigenti;
3) a
tutela dell'interesse del Comune di Torino, come mai non sia stato richiesto un
capitale sociale idoneo a garantire l'eventuale inaffidabilità
dell'aggiudicatario potendo, in questa gara, partecipare in astratto anche
un'impresa avente capitale sociale pari a 10.000 Euro;
4) ad
oggi, per i servizi per cui viene espletata la gara, come opera Soris: in
proprio o, considerata l'esiguità del personale a disposizione, con l'ausilio
di terzi;
5) qualora
Soris S.p.A., ad oggi, operasse con l'ausilio di terzi per i servizi oggetto
della gara di cui trattasi, quali siano i soggetti terzi che collaborano con
Soris S.p.A. e come sono stati individuati;
6) quali siano, rispetto alla voce 30 "Debiti verso la clientela", gli enti verso i quali Soris S.p.A. ha debiti e come intenda provvedere ad onorare gli stessi.