Servizio Centrale Consiglio Comunale

2010 00472/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "IL COMUNE STA ANCORA CHIEDENDO IL D.U.R.C. (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVELLO E GHIGLIA IN DATA 29 GENNAIO 2010.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

AVENDO APPRESO

che l'esecutività delle norme di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 102 sull'obbligatorietà della presentazione del DURC al momento dell'accettazione dell'istanza volta ad ottenere un'autorizzazione al commercio su area pubblica, sarebbe sospesa dal momento che il Ministero del Lavoro con nota del 12 ottobre 2009 avrebbe precisato che, essendo la normativa in tema di autorizzazioni commerciali di competenza delle Regioni, il nuovo obbligo di presentazione del Durc per le nuove licenze di commercio ambulante necessiterebbe di essere disciplinato da una legge regionale;

RILEVATO CHE

- le previsioni di cui alla legge suddetta dovrebbero essere considerate alla stregua di norme di indirizzo;

- non risulterebbe essere ancora stata approvata dalla Regione Piemonte una legge che stabilisca l'obbligo di presentazione del DURC per le autorizzazioni al commercio su area pubblica;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1) se risponda al vero l'esistenza della nota ministeriale di cui sopra;

2) se la Regione Piemonte abbia approvato un testo normativo che recepisca la Legge n. 102 del 3 agosto 2009;

3) se il Comune consideri ancora la presentazione del DURC come requisito senza il quale non viene concessa l'autorizzazione al commercio su area pubblica e se gli uffici chiedano tale documento a coloro che presentano istanza;

4) in caso affermativo, per quale motivo alla luce della nota citata in premessa, il Comune chieda l'esibizione di un documento stante la vacatio legislativa da parte dell'Istituzione ritenuta competente;

5) se vi siano state delle autorizzazioni negate per mancanza della presentazione del DURC e, in caso affermativo, non intendano riprendere in esame le domande, alla luce della nota di cui in premessa.

F.to: Roberto Ravello
Agostino Ghiglia