Servizio Centrale Consiglio Comunale

2009 04140/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "COME SI INTENDE TUTELARE LA QUIETE PUBBLICA DAL DISTURBO CAUSATO DA ATTIVITA' DI DIVERTIMENTO E TEMPO LIBERO?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FERRARIS IN DATA 29 GIUGNO 2009.

lI sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- il Comune di Torino consente ai pubblici esercizi di somministrazione di installare all'esterno del proprio locale strutture stagionali o anche continuative, denominate "dehors", soggette a preventiva concessione comunale secondo le specifiche disposizioni normative dell'apposito Regolamento Municipale n. 287- "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" che stabilisce e prevede, oltre alle procedure amministrative di istruzione della pratica e rilascio della concessione, le attività di cui è consentito lo svolgimento nel dehors, gli orari, gli obblighi e i doveri del concessionario in relazione alla gestione della struttura;

- l'articolo 9, comma 2, del predetto Regolamento Municipale n. 287 recita: "Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone";

- mentre l'articolo 10 dello stesso regolamento disciplina gli orari di apertura, e stabilisce che:

1) il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 03.00 del giorno successivo;

2) i piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00;

3) l'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco;

CONSIDERATO CHE

- pur agendo nell'ambito delle previsioni regolamentari, nell'area prospiciente l'incrocio di via Ormea con corso Vittorio Emanuele II è presente, al n. civico 2 della predetta via Ormea, il locale denominato "La Rhumerie" dotato di dehors, che risulta molto frequentato, e sembrerebbe, in misura molto maggiore delle capacità di capienza, con un dato incoraggiante sotto il profilo economico, ma che purtroppo per un eccesso di emissione di musica ad alto volume, schiamazzi e comportamenti cattivi ed irriverenti degli avventori, nella latitanza del gestore del locale che non si attiva per contenere questi eccessi, risulta di grave pregiudizio alla quiete pubblica notturna dei cittadini residenti, presenti nelle aree a ridosso, i quali di tale criticità subiscono il pieno disagio con l'aggravio dell'impedimento ad un adeguato e sufficiente riposo nelle ore notturne;

- lo scompiglio della quiete pubblica sembra anche accentuato, in talune situazioni, da altri due ulteriori elementi, quali la musica diffusa ad altissimo volume che si propaga dall'interno verso l'esterno inondando l'area circostante attraverso le porte del locale che vengono inopportunamente lasciate aperte, ed i numerosi avventori che, forse non trovando posto all'interno del predetto locale, restano all'esterno, sorseggiando le loro "bevande" e chiacchierando ad alta voce;

- di fatto la via antistante il locale è trasformata in un luogo di ritrovo, in cui si raduna, sino a tarda notte, una miriade di persone, trascorrendovi diverse ore in euforica allegria;

- la criticità legata al disturbo della quiete pubblica, si accompagna ad una selvaggia e indiscriminata sosta che occupa ogni spazio ed ostruisce i passi carrabili rendendo impossibile ai residenti entrare od uscire dalle loro proprietà;

- le richieste di intervento ai fini di una riduzione e contenimento del rumore delle emissioni sonore, degli schiamazzi e cattivi comportamenti degli avventori non hanno sortito alcun effetto, nel silenzio dell'Amministrazione Comunale che sinora ha deluso le aspettative, accentuando ancor di più la rivendicazione dei cittadini sul proprio diritto di vedere tutelati tranquillità e benessere collettivo;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1) se abbiano avuto notizia e siano già a conoscenza della situazione di disagio che coinvolge il consistente numero di cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell'incrocio tra via Ormea e corso Vittorio Emanuele II, nella cui prossimità, al civico n. 2 di via Ormea, è presente il locale "La Rhumerie";

2) se si sia già eventualmente proceduto a verificare la situazione in loco e con quali esiti;

3) se i controlli effettuati sul possesso e la regolarità delle necessarie licenze ed autorizzazioni e sul rispetto delle norme sul rumore e sulla quiete pubblica abbiano rilevato situazioni di irregolarità e se tali situazioni siano state riportate nell'ambito della regolarità o vi sia stata reiterazione di comportamenti soggetti a sanzione;

4) come si ritiene di intervenire, ed attraverso quali provvedimenti, per contenere o far cessare le cause di disturbo prodotte ed inibire la pratica attuale di una sosta senza regole che ostruendo i passi carrabili causa problemi alla libera circolazione dei residenti;

5) se non si ritenga altresì opportuno, in una visione più ampia e generalizzata, rivedere l'enunciazione degli articoli 9 e 10 del Regolamento Municipale n. 287 - "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" al fine di renderli compatibili con la comune e collettiva esigenza di tutela della quiete pubblica e del benessere e salute dei cittadini;

6) se non si ritenga inoltre di riconsiderare, alla luce delle criticità emerse, la regolamentazione relativa al rilascio di provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento di attività notturne di intrattenimento che comportino sia l'emissione di non trascurabili volumi sonori che un elevato impatto di pubblico, commisurando i criteri di concessione delle predette autorizzazioni alla realtà urbana, all'offerta e disponibilità di sosta per gli avventori ed alle esigenze dei cittadini residenti nell'area circostante la sede dei locali, prevedendo altresì per gli stessi la dotazione di adeguati strumenti di contenimento dell'impatto acustico e strumenti di gestione dell'afflusso e del deflusso degli avventori, privilegiando in tale ottica non l'interesse del singolo operatore economico, ma bensì l'interesse ed il benessere della collettività.

F.to: Giovanni Maria Ferraris