Servizio Centrale Consiglio Comunale

2009 01613/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MEDICI DI BASE SENZA PERMESSI DI CIRCOLAZIONE IN ZTL. QUALI LE CURE?" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE FERRARIS IN DATA 26 MARZO 2009.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- la medicina di base per la sua intrinseca funzione di essenzialità coinvolge aspetti ed esigenze primarie di tutela della salute e conservazione di buone condizioni fisiche che riguardano la totalità delle persone;

- il medico di base o di famiglia (quest'ultima appare una definizione più appropriata) convenzionato con il servizio pubblico, pertanto, quale tutore della nostra salute, deve essere sempre in grado, in ogni momento, luogo o condizione, di raggiungere il proprio paziente;

- l'ente pubblico locale ha tra le sue competenze la tutela di aspetti della salute pubblica e gli obiettivi di conservazione della salute dei propri cittadini e che quindi in capo allo stesso esiste il dovere di rendere quanto più accessibile e semplice il raggiungimento del paziente da parte del medico di famiglia per la somministrazione delle diagnosi e cure del caso;

- l'attuale disciplina comunale dei permessi di circolazione in ZTL dispone che alle categorie dei medici e veterinari possano essere rilasciati, in relazione ai requisiti posseduti, i seguenti permessi:

1) ROSSO, che consente il transito nella ZTL con esclusione di aree pedonali, ZTL 24h e delle vie riservate ai mezzi pubblici (via XX Settembre, via Arsenale, via San Francesco d'Assisi, via Milano), per medici di famiglia, pediatri, medici fiscali, veterinari;

2) ARGENTO, soggetto alle stesse limitazione del permesso ROSSO, ma che a differenza di questo consente e nelle vie riservate ai mezzi pubblici, per i medici di famiglia con almeno 30 pazienti in ZTL ambientale, certificabili dall'Asl o con lo studio all'interno della ZTL ambientale;

- i sopra esposti criteri sono quelli applicati attualmente dalla Città come confermato dall'Ufficio rilascio permessi ZTL;

- per il rilascio del permesso ROSSO ai medici di base l'ordinanza di attuazione della ZTL prevedeva che il medico richiedente avesse nella zona a traffico limitato un minino 30 pazienti; tale vincolo è stato successivamente abolito con ordinanza di modifica n. 3117 del 7 luglio 2004 che oltre all'eliminazione di tale limite ha esteso ai medici fiscali e pediatri iscritti all'Ordine professionale della Provincia di Torino la possibilità di ottenere il permesso rosso;

CONSIDERATO CHE

- il permesso ROSSO, anche se facilmente ottenibile, è soggetto a limitazioni che non consentono l'accesso completo a tutta la ZTL ed in qualunque ora della giornata che risultano insoddisfacenti ed inadeguate per una funzione quale quella del medico di famiglia che, per necessità, deve essere in grado di raggiungere il proprio paziente in ogni luogo ed ad ogni ora, anche della notte quando si tratta di medici curanti che andando anche oltre la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, si mettono a completa disposizione del proprio paziente;

- il diritto di un solo individuo ad essere curato da un medico di propria fiducia non risulta essere inferiore o di minor valore di quello di un gruppo di 30 cittadini e che il superamento di tale soglia, in un'ottica di protezione e tutela di un bene quale la salute che ha valenza individuale ma anche collettiva, non sembra rivestire alcun particolare significato ai fini dell'individuazione di un discrimine per il rilascio del predetto permesso di transito in ZTL, ampio e senza vincoli di limitazioni;

- il cittadino residente in ZTL è libero di scegliere come medico di famiglia e pretendere di essere curato e seguito in maniera piena ed adeguata da qualunque medico di sua fiducia, indipendentemente dalla considerazione che questi sia o non sia preventivamente autorizzato ad accedere alla ZTL, e senza per questo e per il timore di non poter essere curato adeguatamente dover restringere la propria scelta ai medici possessori dei requisiti attualmente previsti dall'Amministrazione comunale che consentono di avere il permesso di accesso non limitatoalla ZTL, fatto che costuituirebbe un limite alla libertà individuale di scelta;

- il "permesso ARGENTO" appare più adatto a soddisfare le esigenze di accesso alla ZTL, ma esso, tranne il caso di possessso dello studio medico ell'interno della ZTL, viene rilasciato ai medici di famiglia convenzionati con il S.S.N. solo a condizione che abbiano in cura almeno 30 pazienti in Z.T.L., anche se nell'ordinanza in vigore e le sue successive modificazioni, per questa tipologia di permesso, non siè potuto trovare alcuna previsione e riferimento alla sua concessione ai medici di famiglia ed al requisito dei 30 pazienti in ZTL;

- i medici di famiglia convenzionati, i quali svolgono un servizio pubblico, multati per l'accesso non autorizzato alla Z.T.L. al quale sono obbligati da cause di forza maggiore dovute al rispetto del dovere di prestare assistenza e cure mediche ai propri assistiti che avendone necessità ne richiedono l'intervento, metodicamente e con il supporto dell'ordine professionale, presentano avverso la contravvenzione ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace invocando l'articolo 4 della Legge 689/1981 - Sanzioni Amministrative (Cause di esclusione della responsabilità) che dispone: "non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà leggittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa" con buone aspettative di accoglimento;

- il medico di famiglia convenzionato con il S.S.N. svolge funzioni di servizio pubblico ed ha la responsabilità della salute di tutti i suoi pazienti e precisi obblighi e doveri dervivanti dalla Convenzione e da numerose direttive delle ASL, tra i quali l'obbligo imprescindibile di assicurare le visite domuciliari;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1) quali siano i motivi, i criteri e le esigenze per i quali si è ritenuto di dover limitare il rilascio del permesso ARGENTO di circolazione in Z.T.L., che consente un accesso ampio e completo, ai soli medici di famiglia convenzionati aventi in Z.T.L. almeno 30 pazienti e quale sia la maggior rilevanza delle altre categorie previste dall'ordinanza sopra richiamata, alle quali non è richiesto di superare alcuna soglia quantitativa;

2) se tale problema, già conosciuto in quanto anche nel recente passato segnalato da vari soggetti tra i quali le rappresentanze dell'ordine professionale, sia stato esaminato approfonditamente e quali le considerazioni scaturite;

3) se, alla luce della pregressa esperienza ed in relazione alle esigenze che nel corso degli anni hanno manifestato ed evidenziato i medici di famiglia convenzionati, non si ritenga di riesaminare in maniera più ampia ed approfondita la scelta operata dall'Amministrazione che appare limitativa delle funzioni proprie della categoria con aspetti di disparità di trattamento nel confronto con altre categorie di pari importanza e rilevanza;

4) se, come, in quali tempi e con quali strumenti, si intenda provvedere a dare una concreta risposta alle esigenze dei medici di famiglia convenzionati, tenendo presente che l'attuale regime costringe il medico, nell'interesse e per la tutela della salute del suo paziente e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione con il SSN ma anche per doveri morali e di etica professionale, ad infrangere continuamente la normativa comunale e successivamente a ricorre re ad altri organi per ottenere un trattamento equo.

F.to: Giovanni Maria Ferraris